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Ordinanza — n. 32304/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of decisive relevance of the alleged lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32304/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Zarrillo Rocco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Although the appellant argued the Court of Appeal failed to address the statutory cause of non-punishment regarding the minor nature of the act, the court found no decisive relevance in this alleged lack of reasoning. Consequently, the appeal was rejected because the omission did not affect the outcome of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; The defect of reasoning in an appellate judgment is admissible in a cassation appeal only if the omitted ex officio consideration of a cause of non-punishment is decisive for the judgment's result.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of reasoning relevance cause of non-punishment procedural penalty appellate judgment defect motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
La giurisprudenza di legittimità ha invero affermato il principio per cui, in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano Spelta Rapini Rocco
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARRILLO ROCCO nato a MARCIANISE il 04/05/1977 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Zarrillo Rocco ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ivrea, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine alla contravvenzione a lui ascritta al capo 2), perché estinto per intervenuta prescrizione e, conseguentemente, rideterminato la pena inflitta per il reato di furto aggravato di cui al capo 1), rispetto al quale ultimo ha confermato la dichiarazione di colpevolezza (in San Carlo Canavese, il 09/12/2017). Ritenuto che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato.

La giurisprudenza di legittimità ha invero affermato il principio per cui, in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza dei causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano Spelta Rapini Rocco, Rv. 284160);

Rilevato che, nel caso di specie, non si ravvisa alcuna decisiva rilevanza della lacuna motivazionale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.