Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of already reviewed lower court decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a mere reproduction of arguments already thoroughly examined and rejected by the territorial courts. The appellant, Butera Gaetano, challenged his conviction for attempted burglary, but his legal arguments failed to provide a specific comparison with the established reasoning of the lower courts. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and merit, resulting in the dismissal of the request and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 624-bis e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds raised are merely reproductive of legal assessments already adequately examined and dismissed by the territorial courts, without offering a specific comparative argument.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTERA GAETANO nato a LECCO il 25/10/1964 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; t.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Butera Gaetano ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo che lo ha dichiarato colpevole del reato di tentato furto in abitazione (in Brembate di Sopra, il 05/02/2018). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione agli artt. 56, 624-bis e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 5 e 6), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il P id nt