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Ordinanza — n. 32301/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and lack of specific legal comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32301/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for prescription and violations of specific criminal code articles, but the Court found these grounds manifestly unfounded and merely repetitive of issues already adequately examined and rejected by the lower appellate court. Consequently, the Court refused to entertain the request to raise non-punishability causes, as the procedural relationship for appeal was not validly formed.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and merely reproduce arguments already rejected by the territorial court without providing a specific legal comparison.

Parole chiave

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manifestly unfounded grounds inadmissibility of appeal repetitive arguments lack of legal comparison procedural relationship court costs and fine non-punishability causes motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni
(Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv.
Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi
256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAZZA ILARIA nato a TRIESTE il 23/06/1997 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Bonazza Ilaria ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Trieste che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale per aver concesso la sospensione condizionale della pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputata per i reati ascritti (commessi in Trieste, il 06/09/2015). In data 03/06/2024, sono pervenute conclusioni e nota spese della parte civile, Agenzia regionale per il diritto allo studio. Ritenuto che i motivi sollevati (estinzione del reato per intervenuta prescrizione; violazione degli artt. 110, 624 e 625, n. 7, cod. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione dell'art. 625, n. 7, cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità, perché manifestamente infondati e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 6 e 7 sent. impugnata), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;

Considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi, Rv. 228349); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così