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Ordinanza — n. 32299/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32299/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32299/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILELLA FABRIZIO nato a ROMA il 07/01/1983 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Milella Fabrizio ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la dichiarazione di colpevolezza espressa dal locale Tribunale per il reato di tentato furto aggravato in abitazione (commesso in Roma il 10/10/2020). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e relativa carenza di motivazione) non é consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (p. 4 sent. impugnata), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 32299/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo sollevato (inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e relativa carenza di motivazione) non é consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (p. 4 sent. impugnata), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione cause di esclusione impugnazione della cancellazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILELLA FABRIZIO nato a ROMA il 07/01/1983 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Milella Fabrizio ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la dichiarazione di colpevolezza espressa dal locale Tribunale per il reato di tentato furto aggravato in abitazione (commesso in Roma il 10/10/2020). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e relativa carenza di motivazione) non é consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (p. 4 sent. impugnata), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore