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Ordinanza — n. 32298/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32298/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32298/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIVELLONE MAURO OTTAVIO nato a PESCARA il 22/02/1961 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Trivellone Mauro Ottavio ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia di colpevolezza, resa dal Giudice dell'udienza preliminare, per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (commesso in Chieti, il 09/06/2019). Ritenuto che i motivi proposti (inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 129 e 192 cod. proc. pen., nonché in riferimento agli artt. 62-bis e 132 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (fogli 3 e 4 sent. impugnata), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32298/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (commesso in Chieti, il 09/06/2019). Ritenuto che i motivi proposti (inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 129 e 192 cod. proc. pen., nonché in riferimento agli artt. 62-bis e 132 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (fogli 3 e 4 sent. impugnata), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione considerazioni di protezione ambientale delitto contro l'ambiente conformità alle norme ambientali lotta contro gli sprechi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIVELLONE MAURO OTTAVIO nato a PESCARA il 22/02/1961 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Trivellone Mauro Ottavio ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia di colpevolezza, resa dal Giudice dell'udienza preliminare, per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (commesso in Chieti, il 09/06/2019). Ritenuto che i motivi proposti (inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 129 e 192 cod. proc. pen., nonché in riferimento agli artt. 62-bis e 132 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (fogli 3 e 4 sent. impugnata), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il