Italian Supreme Court dismisses appeal claiming illegal sentence due to erroneous application of sentencing criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised concerned the legality of the sentence based on an alleged error in applying sentencing criteria. The appellant argued that mitigating circumstances were incorrectly treated as aggravating ones, leading to a flawed penalty determination. The court rejected this claim, ruling that such arguments are not permitted in the final instance unless the sentencing discretion was exercised arbitrarily or lacked manifestly illogical reasoning, which was not found in this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133; Art. 133-bis cod. pen.: In the final instance, appeals challenging the legality of a sentence based on the erroneous application of sentencing criteria are inadmissible unless the determination of the sanction is arbitrary or lacks manifestly illogical reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GLAUDI ADRIANO nato a OVADA il 15/05/1960 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
De Glaudi Adriano ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova per avere ritenuto le circostanze attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti e, conseguentemente, rideterminato la pena inflitta, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di furto aggravato in abitazione (commesso in San Giorgio di Mantova, il 23/02/2015). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (illegalità della pena per erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità, qualora la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica: evenienza che non si rinviene nel caso di specie, ove, peraltro, il Giudice di appello ha proceduto ad una riduzione della pena (pp. 3 e 4 sent. impugnata).
L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore I