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Ordinanza — n. 32295/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32295/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32295/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO GASPARE nato a MESSINA il 06/06/1977 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Rizzo Gaspare ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Messina che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale (in Messina, il 01/08/2020). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (erronea applicazione della legge penale; mancanza di idonea motivazione in ordine alle eccezioni formulate nell'interesse dell'imputato) non solo perché generico e costituito da doglianze in punto di fatto, ma anche perché le doglianze sul trattamento sanzionatorio non sono consentite in sede di legittimità, qualora la determinazione dello stesso, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica: evenienza che non si rinviene nel caso di specie (v. p. 2). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32295/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo sollevato (erronea applicazione della legge penale; mancanza di idonea motivazione in ordine alle eccezioni formulate nell'interesse dell'imputato) non solo perché generico e costituito da doglianze in punto di fatto, ma anche perché le doglianze sul trattamento sanzionatorio non sono consentite in sede di legittimità, qualora la determinazione dello stesso, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica: evenienza che non si rinviene nel caso di specie (v. p. 2). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio errore nella commisurazione della pena recidiva nell'infrazione remissione della pena motivi di cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO GASPARE nato a MESSINA il 06/06/1977 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rizzo Gaspare ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Messina che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale (in Messina, il 01/08/2020). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (erronea applicazione della legge penale; mancanza di idonea motivazione in ordine alle eccezioni formulate nell'interesse dell'imputato) non solo perché generico e costituito da doglianze in punto di fatto, ma anche perché le doglianze sul trattamento sanzionatorio non sono consentite in sede di legittimità, qualora la determinazione dello stesso, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica: evenienza che non si rinviene nel caso di specie (v. p. 2). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consig