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Ordinanza — n. 32294/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentence reduction as no legal error or arbitrariness exists in sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32294/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Micoli's appeal against the Taranto Court of Appeal's sentence reduction inadmissible. The appellant argued for a violation of law and lack of motivation regarding the punitive treatment, but the court found no arbitrariness or manifest illogical reasoning in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a sentence reduction is inadmissible if the sentencing discretion was exercised without arbitrariness and was supported by manifestly logical reasoning, as the onus of motivation is fulfilled when the decision aligns with established principles.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Sentence Reduction Appeal Sentencing Discretion Inadmissible Appeal Punitive Treatment Manifest Illogical Reasoning Court of Cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICOLI GIOVANNI nato a TARANTO il 22/12/2001 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Micoli Giovanni ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto per aver ridotto la pena irrogata, ha confermato la pronuncia di condanna per i reati ascritti all'imputato. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge, nonché mancanza e/o apparenza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio) non è consentito in sede di legittimità, qualora la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica: evenienza che non si rinviene nel caso di specie, ove, peraltro, il Giudice di appello ha proceduto ad una riduzione della pena (p. 4 sent. imp.).

L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore