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Ordinanza — n. 32293/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of lower court rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32293/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly consider mitigating circumstances and recidivism, but the Supreme Court found these arguments merely repetitive of issues already adequately examined and rejected by the territorial courts. Consequently, the court ruled that no specific legal comparison was necessary to dismiss the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of profiles already adequately examined and rejected by the territorial courts, without the appellant articulating a specific legal comparison.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Repetitive Grounds Recidivism Application Mitigating Circumstances Supreme Court Review Court Costs and Fines procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REZMIVES ALIN nato il 14/03/1989 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rezmives Alin ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Lucca per il reato di cui agli art. 110, 624, 625, n. 2, cod. pen. (in Luca, il 17.11.2014). Ritenuto che i motivi sollevati (vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'applicazione della recidiva) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (p. 3), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigl