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Ordinanza — n. 32292/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32292/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32292/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSIANO CONCETTO nato a CALTAGIRONE il 08/04/1974 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; r Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale nei confronti di Marsiano Concetto per il reato di guida senza patente, con recidiva nel biennio (in Caltanissetta, il 12/10/2020). L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza lamentando la mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. e la mancata riqualificazione della contravvenzione in sanzione amministrativa; chiede l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sospensione condizionale e il minimo della pena, nonché il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 32292/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza lamentando la mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. e la mancata riqualificazione della contravvenzione in sanzione amministrativa; chiede l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sospensione condizionale e il minimo della pena, nonché il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale incapacità di discernimento pene condizionali verdetto di colpevolezza momento del reato mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
e la mancata riqualificazione della contravvenzione in sanzione amministrativa; chiede l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sospensione condizionale e il minimo della pena, nonché il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSIANO CONCETTO nato a CALTAGIRONE il 08/04/1974 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; r

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale nei confronti di Marsiano Concetto per il reato di guida senza patente, con recidiva nel biennio (in Caltanissetta, il 12/10/2020). L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza lamentando la mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. e la mancata riqualificazione della contravvenzione in sanzione amministrativa; chiede l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sospensione condizionale e il minimo della pena, nonché il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile poiché i motivi di ricorso riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (per tutti i motivi, v. pp. 2, 3 e 4 sent. imp.) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, oltre che volti a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie. Quanto al motivo sul trattamento sanzionatorio, giova ricordare che è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il P s