Ordinanza — n. 32289/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANNO SEBASTIANO nato a SIRACUSA il 09/03/1987 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Ranno Sebastiano ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Siracusa per i reati di cui agli art. 110, 56, 624, 625, n. 2, cod. pen. e di cui agli artt. 61, n. 2, 385, commi 1 e 3, cod. pen. Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo (violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria ed alla conseguente mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.) non sono consentite in sede di legittimità, perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32289/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Giova invero ricordare che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01). Nel caso di specie, la Corte di merito ha affermato, con motivazione incensurabile, che, in considerazione delle risultanze acquisite, la rinnovazione non appariva necessaria (foglio 4 sent. imp.).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANNO SEBASTIANO nato a SIRACUSA il 09/03/1987 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ranno Sebastiano ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Siracusa per i reati di cui agli art. 110, 56, 624, 625, n. 2, cod. pen. e di cui agli artt. 61, n. 2, 385, commi 1 e 3, cod. pen. Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo (violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria ed alla conseguente mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.) non sono consentite in sede di legittimità, perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto.
Giova invero ricordare che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01). Nel caso di specie, la Corte di merito ha affermato, con motivazione incensurabile, che, in considerazione delle risultanze acquisite, la rinnovazione non appariva necessaria (foglio 4 sent. imp.).
Richiamato, quanto al secondo motivo (mancanza di querela), il principio per il quale "Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo Maiomi, Rv. 284176. Fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma 1, n. 5, cod. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C