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Ordinanza — n. 32288/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness and lack of admissibility regarding defense impediment claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32288/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible as it was filed late, violating procedural time limits. The appellant argued for a violation of the principle of adversarial proceedings and claimed a defense impediment under specific criminal code articles. The court rejected these claims because the appeal was untimely and the alleged impediment lacked factual support.

Regesto Legislator

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Art. 127 cod. proc. pen.; Art. 591, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 5, 24, 111 Cost.; Art. 175 cod. proc. pen.: An appeal declared inadmissible de plano for tardiness does not require prior adversarial proceedings, and mere complaints regarding defense impediment without factual allegations are insufficient to overcome procedural bars.

Parole chiave

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tardiness appeal inadmissibility de plano defense impediment principle of adversarial proceedings criminal procedure code procedimento contenzioso contenzioso tributario accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 127 cod. proc. pen.
Quanto al primo motivo, è legittima la declaratoria di inammissibilità dell'appello, pronunciata de plano, senza l'instaurazione del contraddittorio nelle forme previste per il procedimento camerale dall'art. 127 cod. proc. pen., in quanto tale norma non è richiamata dalla norma generale di cui all'art.
Art. 591, comma 2 cod. proc. pen.
pen., in quanto tale norma non è richiamata dalla norma generale di cui all'art. 591, comma 2, cod.
Art. 5 cod. pen.
pen., in quanto tale norma non è richiamata dalla norma generale di cui all'art. 591, comma 2, cod.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 175 cod. proc. pen.
pen., 24 e 111 Cost., invocando la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile.
artt. 5 cod. pen
Avverso tale ordinanza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi: con il primo, lamenta la violazione dei principio del contraddittorio; con il secondo, deduce violazione degli artt. 5 cod. pen., 24 e 111 Cost., invocando la restituzione nel termine ex art.
art. 175 cod. proc. pen
pen., 24 e 111 Cost., invocando la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen.
art. 127 cod. proc. pen
Quanto al primo motivo, è legittima la declaratoria di inammissibilità dell'appello, pronunciata de plano, senza l'instaurazione del contraddittorio nelle forme previste per il procedimento camerale dall'art. 127 cod. proc. pen., in quanto tale norma non è richiamata dalla norma generale di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 52002 del 10/10/2018, Muco Riza, Rv. 274811
pen, che si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia anche d'ufficio (Sez. 6, n. 52002 del 10/10/2018, Muco Riza, Rv. 274811).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI STEFANO nato a CESENA il 16/10/1964 avverso l'ordinanza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello presentato da Costantini Stefano avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Forlì. Avverso tale ordinanza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi: con il primo, lamenta la violazione dei principio del contraddittorio; con il secondo, deduce violazione degli artt. 5 cod. pen., 24 e 111 Cost., invocando la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo, è legittima la declaratoria di inammissibilità dell'appello, pronunciata de plano, senza l'instaurazione del contraddittorio nelle forme previste per il procedimento camerale dall'art. 127 cod. proc. pen., in quanto tale norma non è richiamata dalla norma generale di cui all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen, che si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia anche d'ufficio (Sez. 6, n. 52002 del 10/10/2018, Muco Riza, Rv. 274811). Il secondo motivo di ricorso è costituito da mere doglianze in punto di fatto, prive peraltro di allegazioni che dimostrino l'asserito impedimento del difensore.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il