Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism of aggravating circumstances reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Sebastiano Scoperto's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's application of aggravating circumstances under Articles 625 and 61 of the Penal Code, arguing a lack of specific criticism in the reasoning. The court rejected this because the first ground merely repeated previously examined points without new arguments, while the second ground was irrelevant as the specific aggravating circumstance was never contested.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, co. 1, nn. 2 e 7; Art. 61, co. 1, n. 2 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds merely reproduce points already examined by the lower court without specific criticism of the reasoning, or if the cited aggravating circumstance was never the subject of the prosecution.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOPERTO SEBASTIANO nato a PALERMO il 10/03/1963 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del locale Tribunale con cui Scoperto Sebastiano era stato condannato per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625, co. 1, n. 2 e 7, cod. pen. L'imputato ricorre per cassazione contro la prefata sentenza deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'applicazione delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 625, co. 1, n. 2 e 61, co. 1, n. 2, cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (che ha congruamente ritenuto integrate le circostanze aggravanti di cui ai nn. 2 e 7 dell'art. 625 cod. pen.: si vedano le pp.6,7 e 8) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); il secondo motivo è del tutto inconferente, atteso che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. non è stata oggetto di contestazione. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 Il Consi