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Ordinanza — n. 32284/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against reduced sentences for aggravated theft due to inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32284/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Santucci and Gentsmantel inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged a reduced sentence for aggravated theft, arguing procedural flaws and lack of prosecutability under specific articles. The court rejected these claims as merely reproducing arguments already dismissed by lower courts without new legal or factual support.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals must contain new legal or factual reasons; mere reproduction of arguments already examined and rejected by territorial courts renders them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals procedural grounds aggravated theft reduced sentence Cassazione Roma prosecutability court costs incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
5 e 6); nonché privi delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
Ritenuto che i motivi sollevati (Inesistenza, insufficienza ed illogicità della motivazione anche con riguardo all'art. 192 cod.
art. 192 cod. proc. pen
Ritenuto che i motivi sollevati (Inesistenza, insufficienza ed illogicità della motivazione anche con riguardo all'art. 192 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
5 e 6); nonché privi delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.);

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n.40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv.273551
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANTUCCI MATTEO nato a PERUGIA il 28/12/1976 GENTSMANTEL ANN CARIN nato il 17/06/1990 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Santucci Matteo e Gentsmantel Ann Carin ricorrono avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Perugia che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha ridotto la pena agli stessi inflitta per i reati di furto aggravato rispettivamente ascritti. Ritenuto che i motivi sollevati (Inesistenza, insufficienza ed illogicità della motivazione anche con riguardo all'art. 192 cod. proc. pen. e all'art.129 cod. proc. pen., per mancanza della condizione di procedibilità) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di adeguati argomenti giuridici (pp. 5 e 6); nonché privi delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.);

Considerato che l'inammissibilità dei motivi di ricorso non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato per effetto della modifica normativa introdotta con d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso (Sez. U, n.40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv.273551); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere es