Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-allowed grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the grounds raised by the defendant did not fall within the permitted categories under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a first-instance sentence of three years' imprisonment and a fine, citing lack of motivation and legal violations regarding specific articles. The court ruled that the arguments failed to address the required issues such as the expression of the defendant's will or the legal qualification of the facts, necessitating dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must be lodged on grounds expressly listed in the statute; failure to cite permitted reasons renders the appeal inadmissible without formalities.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORALES VALERO ANDRES CUI 06N35L3 nato il 21/03/1971 avverso la sentenza del 22/08/2023 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA(dato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 22 agosto 2023 il G.I.P. del Tribunale di Venezia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Morales Valero Andres la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1, 1-bis e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: mancanza e manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge in relazione agli artt.129 e 444 cod. proc. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti. Le dedotte censure, infatti, non rientrano tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in