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Ordinanza — n. 32245/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing as inadmissible due to non-allowed grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32245/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared two appeals against a plea bargain sentencing decision inadmissible because they relied on grounds not permitted by law. The defendants argued for lack of motivation and nullity, but the court held that only specific issues regarding the formation of the plea's consent are admissible in this context. Consequently, the appeals were rejected without formalities, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they challenge waived grounds or sentencing errors not constituting illegality, as the procedure strictly limits review to the validity of the party's consent.

Parole chiave

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plea bargain appeals inadmissible grounds sentencing review limits consent formation procedural nullity imputazione per reati di stupefacenti sanzione penale dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 606 c.p.p.
Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, rispettivamente deducendo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (Di Pasquale Damiano); nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, lett.
Art. 125 c.p.p.
in relazione all'art. 125 cod.
Art. 610 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 444 c.p.p.
Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod.
Art. 448-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
artt. 110 cod. pen
art. 125 cod. proc. pen
in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI PASQUALE DAMIANO nato a ROMA il 08/06/1995 GRAZIANO FEDERICO nato a ROMA il 03/09/1997 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA'dato avviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10 giugno 2023 la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del G.I.P. del Tribunale di Roma del 31 gennaio 2023, ha rideterminato, sull'accordo delle parti, la pena inflitta a Di Pasquale Damiano nella misura di anni quattro, mesi dieci di reclusione ed euro 18.000,00 di multa e a Graziano Federico in quella di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1); 110 cod. pen., 2, 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 (capo 2). Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, rispettivamente deducendo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (Di Pasquale Damiano); nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. (Graziano Federico).

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti. E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall'art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 202