Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32241/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32241/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32241/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 23 maggio 2023 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 5 maggio 2021 con cui Bolelli Marco era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.100,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e 4 I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., lamentando il mancato mantenimento della pena inflittagli nei minimi edittali e l'eccessivo aumento di essa in ragione dell'effettuato riconoscimento della continuazione tra le condotte ascrittegli.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 32241/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e 4 I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., lamentando il mancato mantenimento della pena inflittagli nei minimi edittali e l'eccessivo aumento di essa in ragione dell'effettuato riconoscimento della continuazione tra le condotte ascrittegli.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico aggravato di stupefacenti recidiva nell'infrazione aggravamento della pena possesso illecito di stupefacenti riesame dell'entità pena abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLELLI MARCO nato a BOLOGNA 11 17/11/1974 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 23 maggio 2023 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 5 maggio 2021 con cui Bolelli Marco era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.100,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e 4 I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., lamentando il mancato mantenimento della pena inflittagli nei minimi edittali e l'eccessivo aumento di essa in ragione dell'effettuato riconoscimento della continuazione tra le condotte ascrittegli.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr