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Ordinanza — n. 32240/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32240/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32240/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 28 aprile 2023 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del locale Tribunale del 29 maggio 2018, per quanto di interesse in questa sede: ha ridotto la pena inflitta a Ravalli Vincenzo per il residuo delitto ex art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 contestato al capo B in quella di mesi tre di reclusione da porre in continuazione con altra sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano n. 285 del 2 febbraio 2007, irrevocabile il 24 febbraio 2007; ha confermato la condanna di Candia Ciro alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, rubricato al capo F.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32240/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del locale Tribunale del 29 maggio 2018, per quanto di interesse in questa sede: ha ridotto la pena inflitta a Ravalli Vincenzo per il residuo delitto ex art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 contestato al capo B in quella di mesi tre di reclusione da porre in continuazione con altra sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano n. 285 del 2 febbraio 2007, irrevocabile il 24 febbraio 2007; ha confermato la condanna di Candia Ciro alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, rubricato al capo F.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali infrazioni uniche e continuate motivi di cassazione ricorso per cassazione ritardo ingiustificato dell'azione penale revisione della sentenza penale

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANDIA CIRO nato a NAPOLI il 08/09/1957 RAVALLI VINCENZO nato a NISCEMI il 24/04/1959 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 28 aprile 2023 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del locale Tribunale del 29 maggio 2018, per quanto di interesse in questa sede: ha ridotto la pena inflitta a Ravalli Vincenzo per il residuo delitto ex art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 contestato al capo B in quella di mesi tre di reclusione da porre in continuazione con altra sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano n. 285 del 2 febbraio 2007, irrevocabile il 24 febbraio 2007; ha confermato la condanna di Candia Ciro alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, rubricato al capo F.

Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto, a mezzo dei loro difensori, due distinti atti di ricorso per cassazione, con cui hanno rispettivamente eccepito: Candia Ciro contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto lo stesso fatto-reato come di rilievo ex art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 nei suoi confronti, e, invece, ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 nei riguardi di un'altra coimputata; Ravalli Vincenzo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con gli atti di appello, reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nei precedenti atti impugnatori, proposti avverso la sentenza di primo grado. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).

E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Con