Cassation appeal dismissed as inadmissible for citing non-authorized grounds under Article 448 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Francesco Verde's appeal against the Frosinone Tribunal's conviction inadmissible without formalities. The appellant argued a lack of reasoning regarding his acquittal, but the court found this ground not permitted under Article 448 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal must be declared inadmissible without formalities if the grounds cited do not fall within the specific categories of admissible grounds listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDE FRANCESCO nato a CECCANO il 18/09/1988 avverso la sentenza del 12/12/2023 del TRIBUNALE di FROSINONE[dato avviso alle pai-In udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 12 dicembre 2023 il Tribunale di Frosinone ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Verde Francesco la pena di anni uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 99 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'impossibilità di pervenire alla sua assoluzione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in