Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32237/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible ground regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32237/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's sole ground, the non-acknowledgment of generic mitigating circumstances, was not a deducible ground of legality. The Court of Appeal had correctly denied the benefit under Article 62-bis of the Penal Code, providing a coherent and logical justification that is unchallengeable in a review of legality. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62-bis cod. pen.; The ground of non-acknowledgment of generic mitigating circumstances is not a deducible ground of legality when the second-instance court's reasoning is coherent and free of logical defects, rendering it unchallengeable in a review of legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances Article 62-bis Penal Code inadmissibility of appeal deducible ground of legality review of legality second instance reasoning unchallengeable in cassation imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis cod. pen.
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
artt. 110 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01
all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAGIU ALEXANDRU nato il 26/07/1999 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 28 settembre 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 6 dicembre 2021 con cui Hagiu y2 y, r Lì - per quanto di interesse in questa sede - era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.500,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il C