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Ordinanza — n. 32236/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of admissible grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32236/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cosimo Gentile inadmissible without formalities. The lower court had sentenced the defendant to two years and six months of imprisonment plus a fine for a specific crime. The appellant argued for a retrial based on defects in reasoning and legal violations, but these grounds were not permitted under the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the cited arguments did not fall within the limited categories of admissible cassation grounds, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised do not pertain to the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility Code of Criminal Procedure Art. 448 grounds defect of reasoning legal violation argument infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Bari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Gentile Cosimo la pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art.
Art. 23, commi 1 e 2, I. 18 aprile 1975, n. 110
pen., a Gentile Cosimo la pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 23, commi 1 e 2, I. 18 aprile 1975, n. 110.
Art. 125, 129 e 546 lett. e) cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Bari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Gentile Cosimo la pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE COSIMO nato a LOCOROTONDO il 14/09/1977 avverso la sentenza del 18/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIolato — avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 18 dicembre 2023 il G.U.P. del Tribunale di Bari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Gentile Cosimo la pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 23, commi 1 e 2, I. 18 aprile 1975, n. 110. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine agli artt. 125, 129 e 546 lett.

e) cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr