Ordinanza — n. 32235/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 18 dicembre 2023 il Tribunale di Bergamo ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Obbadi Jaouad la pena di anni quattro di reclusione ed euro 16.000,00 di multa in ordine a reati contestatigli ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in più punti della sentenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32235/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., a Obbadi Jaouad la pena di anni quattro di reclusione ed euro 16.000,00 di multa in ordine a reati contestatigli ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in più punti della sentenza.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OBBADI 3A0UAD (CUI 03NN2BA) nato il 10/07/1986 avverso la sentenza del 18/12/2023 del TRIBUNALE di BERGAMO{dato avviso alle parti4 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 18 dicembre 2023 il Tribunale di Bergamo ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Obbadi Jaouad la pena di anni quattro di reclusione ed euro 16.000,00 di multa in ordine a reati contestatigli ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in più punti della sentenza.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in