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Ordinanza — n. 32232/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic legal ground lacking specific factual and legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32232/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ionascu Gelu Bogdan inadmissible. The appellant argued for non-punishment under specific criminal code provisions, but the court found the legal ground too generic. The appeal was rejected because it failed to provide specific factual and legal arguments or adequately address the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. peli.: A cassation appeal based on a generic legal ground is inadmissible if it does not specify the factual and legal reasons for the complaint or adequately confront the arguments of the contested judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic legal ground non-punishment provision specific factual arguments procedural code violation guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente grave eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione alla mancata applicazione ex art. 129 cod. proc. pen. della causa di non punibilità prevista dall'art.
Art. 131-bis cod. peli.
della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. peli.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione alla mancata applicazione ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IONASCU GELU BOGDAN nato il 07/05/1987 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 19 ottobre 2023 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Parma del 9 febbraio 2023 con cui Ionascu Gelu Bogdan era stato condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett.

c) e 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione alla mancata applicazione ex art. 129 cod. proc. pen. della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. peli.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso