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Ordinanza — n. 32230/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for traffic fine as offense was depenalized by new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32230/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction of Andreeva Snezhina for a traffic fine. The defendant argued the offense was depenalized and had expired, but the court focused on the legislative change. The court ruled that the specific contravention was transformed into an administrative violation by a new law, rendering the criminal penalty void.

Regesto Legislator

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Art. 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; Art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8: When a legislative act transforms a criminal contravention into an administrative violation, the original criminal conviction must be annulled because the conduct is no longer punishable as a crime.

Parole chiave

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abolition of crime depenalization of offense administrative violation criminal conviction annulment legislative transformation guida nonostante revoca della patente infrazione privilegiata sanzione per violazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Il Collegio rileva, in via preliminare ed assorbente rispetto all'ulteriore motivo di ricorso eccepito, come la contravvenzione prevista dall'art. 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sia stata trasformata in illecito amministrativo dall'art.
Art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
285, sia stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, entrato in vigore il 6 febbraio 2016.
Art. 116, comma 3, cod. strada
Con sentenza del 30 settembre 2014 il Tribunale di Napoli ex articolazione territoriale di Marano-Sezione stralcio ha condannato Andreeva Snezhina alla pena di euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 13 e 18, d.lgs.
Art. 2 cod. pen.
Art. 157, 159, 160 e 161 cod. pen.
Art. 8, d.lgs. n. 8 del 2016
Deve, inoltre, essere disposta la trasmissione degli atti al Prefetto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del citato d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANDREEVA SNEZHINA nato il 27/12/1981 avverso la sentenza del 30/09/2014 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 30 settembre 2014 il Tribunale di Napoli ex articolazione territoriale di Marano-Sezione stralcio ha condannato Andreeva Snezhina alla pena di euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 13 e 18, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - accertato in Giugliano il 24 giugno 2009 -.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 116, comma 3, cod. strada, 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e 2 cod. pen., assumendo che la fattispecie per cui è stata condannata è stata nel frattempo depenalizzata; vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 157, 159, 160 e 161 cod. pen. con riguardo all'art. 116, comma 13, cod. strada, deducendo l'intervenuta prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio rileva, in via preliminare ed assorbente rispetto all'ulteriore motivo di ricorso eccepito, come la contravvenzione prevista dall'art. 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sia stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, entrato in vigore il 6 febbraio 2016. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Rispetto a tale pronuncia assume, infatti, natura recessiva l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato, avendo affermato il Supremo Collegio che la questione concernente la abolitio criminis è pregiudiziale rispetto a quella - esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione - relativa all'estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400-01).

2. Deve, inoltre, essere disposta la trasmissione degli atti al Prefetto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del citato d.lgs. n. 8 del 2016, con riferimento alle ipotesi di violazioni commesse in tempo anteriore all'entrata in vigore di tale disciplina.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Napoli per quanto di eventuale competenza. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore