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Ordinanza — n. 32225/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of prior complaint for new Cartabia reform crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32225/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it relied solely on the absence of a prior complaint (querela) for a crime made prosecutable only by the new Cartabia reform. The appellant argued for the unprocedibility of the criminal action based on this procedural requirement, while the defense later reiterated this stance. The court rejected the appeal citing its own precedent that such appeals are inadmissible when the new prosecutorial form was introduced after the judgment but before the appeal was filed.

Regesto Legislator

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d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023: A cassation appeal challenging the unprocedibility of criminal action due to the lack of a prior complaint is inadmissible if the new form of prosecutability was introduced by the Cartabia reform after the contested judgment and before the appeal was lodged.

Parole chiave

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Cartabia reform procedural inadmissibility prior complaint requirement new prosecutability cassation appeal dismissal criminal procedure law d.lgs 150/2022 recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 590-bis cod. pen
Con sentenza del 2 febbraio 2023 la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale di La Spezia del 5 luglio 2018 con cui Marigliani Pierluca era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano
150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIGLIANI PIERLUCA nato a REGGIO EMILIA il 19/01/1989 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 2 febbraio 2023 la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale di La Spezia del 5 luglio 2018 con cui Marigliani Pierluca era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, avanzando, con un unico motivo, richiesta di declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, in ossequio a quanto previsto dalla c.d. "riforma Cartabia". Il difensore ha depositato, quindi, successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerata la troncante valenza del principio espresso da questa Corte dì legittimità per cui è inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in