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Ordinanza — n. 32224/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to critically analyze lower court reasoning and raising new procedural issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32224/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Halilovic Musa and Seferovic Marcellino inadmissible. The applicants argued for the dismissal of criminal proceedings due to a lack of private prosecution requirements and alleged errors in the burden of proof, but the Court found the appeal merely repeated arguments rejected in the appellate stage without engaging with the specific reasoning of the contested judgment. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the constitutional requirement of providing a critical argument against the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 581 e 591 c.p.p.; Art. 110, 624, 625 n. 2 c.p.; Il ricorso per cassazione è inammissibile se ripete motivi già respinti in secondo grado senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e se pone questioni di procedibilità introdotte successivamente alla sentenza.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal critical argument requirement reiteration of rejected grounds private prosecution reform burden of proof error perseguimento penale per truffa querela promozione dell'accusa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 110, 624, 625 n. 2 c.p.
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36
Trova applicazione, infatti, il principio già espresso dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta
150 (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv.
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano
150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC MUSA nato a TORINO il 05/11/1992 SEFEROVIC MARCELLINO nato a VIZZOLO PREDABISSI il 10/05/1992 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 5 dicembre 2022 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 15 aprile 2021 con cui Halilovic Musa e Seferovic Marcellino erano stati condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 140,00 di multa ciascuno in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con due distinti motivi: richiesta di declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, in ossequio a quanto previsto dalla c.d. "riforma Cartabia"; violazione di legge per erronea applicazione dei principi dell'onere della prova in materia penale, oltre a manifesta illogicità della motivazione, ritenendo non correttamente provata la loro responsabilità penale in ordine al reato ascrittogli.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerato che, con riferimento alla seconda doglianza, trattasi di motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello, reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto innpugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).

E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 2.1.

Con riguardo, poi, alla prima censura, deve essere osservato come l'inammissibilità del ricorso precluda la costituzione di un valido rapporto processuale nel giudizio di legittimità, e quindi la possibilità di prendere in considerazione la mancanza di querela, richiesta, nelle more del ricorso, per il reato di furto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155-01). Trova applicazione, infatti, il principio già espresso dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01). È, pertanto, inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per difetto di querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della C