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Ordinanza — n. 32223/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of prior request for substituted penalties and new querela law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32223/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Alfio Giuffrida's cassation appeal inadmissible for two primary procedural failures. First, the defendant failed to explicitly request the application of Article 545-bis of the Code of Criminal Procedure regarding substituted penalties during the appellate stage, which precludes raising the issue later. Second, the appeal sought a declaration of non-prosecution based on the new Cartabia reform, but this argument was inadmissible because the law making the theft offense dependent on a private complaint entered into force after the conviction but before the appeal was filed. Consequently, the court rejected the request and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis c.p.p.; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: The principle of devolutivity requires that requests for substituted penalties be explicitly raised in the appellate judgment; furthermore, arguments regarding the inadmissibility of prosecution under new laws entered into force after the conviction but before the appeal are procedurally inadmissible.

Parole chiave

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principle of devolutivity substituted penalties private complaint requirement Cartabia reform inadmissible appeal procedural preclusion Criminal Procedure Code istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis c.p.p.
"riforma Cartabia"; inosservanza e mancata applicazione dell'art. 545-bis cod.
Art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689
pen., eccependo il mancato avviso alle parti, subito dopo la lettura del dispositivo, della sussistenza delle condizioni per la sostituzione della sanzione detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36
Trova applicazione, infatti, il principio già espresso dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (Sez.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 545-bis cod. proc. pen
"riforma Cartabia"; inosservanza e mancata applicazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen., eccependo il mancato avviso alle parti, subito dopo la lettura del dispositivo, della sussistenza delle condizioni per la sostituzione della sanzione detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023
(cfr., in proposito, Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv.
Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023
Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv.
Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023
150 (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv.
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018
36 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv.
Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023
150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA ALFIO nato a CATANIA il 11/11/1967 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'Il ottobre 2022 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 20 luglio 2018 con cui Giuffrida Alfio era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: richiesta di declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, in ossequio a quanto previsto dalla c.d. "riforma Cartabia"; inosservanza e mancata applicazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen., eccependo il mancato avviso alle parti, subito dopo la lettura del dispositivo, della sussistenza delle condizioni per la sostituzione della sanzione detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerato che, con riguardo alla seconda censura, non risulta che nel giudizio di appello il Giuffrida abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice di secondo grado, dei poteri di sostituzione delle pene detentive previste dall'art. 545-bis cod. proc. pen. Ne consegue, allora, l'applicazione del troncante principio, espresso da parte di questa Suprema Corte, per cui, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. è applicabile, nei limiti del principio devolutivo, anche al giudizio di appello, nel senso che le sanzioni sostitutive possono trovare applicazione solo se il relativo tema sia stato specificamente devoluto nei motivi di appello, da ciò discendendo che se il difensore, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive, non può poi, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 dell'art. 545-bis cod. proc. pen. (cfr., in proposito, Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412-02;

Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv. 285491). 2.1. Con riguardo, poi, alla prima doglianza, deve essere osservato come - a prescindere da ogni valutazione circa la configurabilità, nel caso di specie, di un reato perseguibile a querela - l'inammissibilità del ricorso precluda la costituzione di un valido rapporto processuale nel giudizio di legittimità, e quindi la possibilità di prendere in considerazione la mancanza di querela, richiesta, nelle more del ricorso, per il reato di furto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155-01).

Trova applicazione, infatti, il principio già espresso dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01). È, pertanto, inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per difetto di querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Co