Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific reasoning required for medium or low sentences.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant challenged a sentence without a deducible ground of illegality. The appellant argued the penalty was excessive, but the court noted that detailed reasoning is only mandatory for sentences near the maximum or above the average. Since the imposed sentence was medium or low, the judge's discretion under Article 133 of the Penal Code was sufficient, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that detailed reasoning regarding sentencing criteria is required only when the penalty is near the maximum or exceeds the average, as the judge's discretion for medium or low sentences is non-reviewable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HAIBA ZAKARIA nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 02/01/1988 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 15 febbraio 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Alessandria del 15 luglio 2021, ha rideterminato la pena inflitta a El Haiba Zakaria nella misura di anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro 440,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 624-bis, comma 2, 625 n. 2 e 6 cod. pen. (capo A); artt. 624, 625 n. 2 e 4, 61 n. 5 cod. pen. (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge, nonché mancanza e apparenza della motivazione con riguardo alla eccessiva entità della pena inflittagli.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere estens