Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible ground regarding excessive sentence severity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Angela Macaluso's cassation appeal inadmissible because the ground of excessive sentence severity was not deducible at this stage. The appellant argued the sentence was too harsh, but the court noted that detailed reasoning on sentencing criteria is only required when the penalty approaches the statutory maximum or exceeds the average. Since the imposed sentence was moderate, the lower court's decision was legally sound and thus the appeal failed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625 n. 7 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: A cassation appeal based on excessive sentence severity is inadmissible if the penalty is not near the statutory maximum or above average, as the sentencing discretion is reserved to the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACALUSO ANGELA nato a CHIERI il 14/02/1977 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 13 aprile 2023 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 9 giugno 2021 con cui Macaluso Angela era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 104,00 di multa in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge in ragione dell'eccessiva entità della pena inflittale.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci