Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32213/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to failure to critically analyze lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32213/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Renardi Monica and Lucchesi Emily inadmissible, ordering them to pay legal costs and fines. The applicants argued that the Court of Appeal failed to apply alternative sentencing provisions under Law No. 689 of 1981. The court rejected this because the appeals merely repeated arguments from the first-instance judgment without engaging with the specific reasoning of the second-instance decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, 591 c.p.p.; The cassation appeal must present a specific argumentative critique of the contested decision by contrasting it with the reasoning provided, and is inadmissible if it merely reiterates grounds already rejected in the appellate judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility failure to critique reasoning reiteration of rejected grounds procedural requirement of critique Law 689/1981 sentencing pena complementare sanzione sostitutiva atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Law No. 689 of 24 November 1981
Constitutional Court Judgment No. 186/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RENARDI MONICA nato a CASORATE PRIMO il 03/01/1969 LUCCHESI EMILY nato a LEGNANO il 13/08/1987 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 9 marzo 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Novara del 24 marzo 2022, ha ordinato la restituzione della somma di euro 45,00 a Renardi Monica, nel resto confermando la condanna della suddetta imputata e di Lucchesi Emily alla pena di anni uno di reclusione ed euro 927,00 di multa ciascuna in ordine al reato di cui agli artt. 99, comma 4, 110, 56, 624-bis, 625 n. 2 e 4, 61 n. 5 cod. pen. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, a mezzo del loro difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza e insufficienza della motivazione in ordine alla mancata applicazione, nei loro confronti, di una delle pene sostitutive previste dalla I. 24 novembre 1981, n. 689, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello, reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).

E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Cons