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Ordinanza — n. 32211/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds failing to specify factual and legal complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32211/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was generic and lacked specific factual or legal arguments. The appellant challenged a reduced sentence for a specific crime, arguing excessive punishment and legal errors without detailing how the lower court's reasoning was flawed. The court rejected this because the complaint did not adequately confront the lower court's specific arguments, rendering it inadmissible under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is manifestly generic and aspecific, failing to pinpoint the factual and legal reasons for the complaint and adequately confronting the arguments of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds procedural law specificity requirement cassation procedure guida in stato di ebbrezza qualificata riduzione della multa abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo: violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., eccessività della pena inflittagli, erronea qualificazione giuridica del fatto.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo: violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., eccessività della pena inflittagli, erronea qualificazione giuridica del fatto.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABSI MAHER nato il 26/07/1980 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 15 dicembre 2022 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Verona dell'8 marzo 2022, ha ridotto la pena inflitta a Gabsi Maher nella misura di mesi due di arresto ed euro 500,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo: violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., eccessività della pena inflittagli, erronea qualificazione giuridica del fatto.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso