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Ordinanza — n. 32210/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-justifiable ground regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32210/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was non-justifiable in this stage of proceedings. The appellant argued for generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, but the Court of Appeal had already provided a logically sound and consistent justification for denying them. Consequently, the Court ruled that the second-instance judgment was binding and could not be challenged on this point.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the ground raised is non-justifiable in this stage of proceedings, as the second-instance judgment's reasoning is binding and cannot be re-evaluated for logical flaws in cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-justifiable ground generic mitigating circumstances Article 62-bis Penal Code binding second-instance judgment sanzioni penali remissione della pena aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., lamentando il mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 62-bis cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., lamentando il mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01
all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLICA GIUSEPPE nato a PARTINICO il 20/04/1998 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 25 novembre 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 28 febbraio 2020 con cui Collica Giuseppe era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 100,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., lamentando il mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il P si de