Ordinanza — n. 32209/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 9 novembre 2022 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Vicenza del 25 gennaio 2017, esclusa la contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta a Jamali Fathi nella misura di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 110 e 624-bis, comma 2, cod. pen. (capo A); 624-bis, comma 2, cod. pen. (capo C). Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 533 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 533 cod. proc. pen, art. 39 disp. att. cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32209/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 624-bis, comma 2, cod. pen. (capo A); 624-bis, comma 2, cod. pen. (capo C). Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 533 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMALI FATHI nato il 20/03/1987 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 9 novembre 2022 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Vicenza del 25 gennaio 2017, esclusa la contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta a Jamali Fathi nella misura di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 110 e 624-bis, comma 2, cod. pen. (capo A); 624-bis, comma 2, cod. pen. (capo C). Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 533 cod. proc. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato. E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. E' stato più volte affermato che il ricorso per cassazione avverso un qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla I. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01;
Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv. 273765-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere