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Ordinanza — n. 32204/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and non-specific grounds under Article 591 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32204/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Vincenzo Pizzo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a lack of motivation and erroneous application of specific criminal code articles regarding theft and fraud. The court rejected this claim because the grounds were too generic, failing to specify factual or legal grievances or adequately confront the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly generic and non-specific, failing to pinpoint factual or legal grievances or adequately confront the reasoning of the judgment under review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of complaint non-specific legal arguments Criminal Procedure Code procedural costs award truffa aggravata aggravamento della pena risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZO VINCENZO nato a MARSALA il 05/05/1969 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 29 settembre 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Marsala del 9 luglio 2021 con cui Pizzo Vincenzo era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione degli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i