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Ordinanza — n. 32201/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32201/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32201/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza dell'8 marzo 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Frosinone del 10 marzo 2022 con cui Spada Stella era stata condannata alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 32201/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputata, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente esame d'idoneità alla guida multe non pagate infrazioni alle norme della circolazione guida in stato di ebbrezza qualificata divieto di condurre

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA STELLA nato a FROSINONE il 12/07/1979 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'8 marzo 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Frosinone del 10 marzo 2022 con cui Spada Stella era stata condannata alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputata, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore DEPOSITATA IN CANCELLERIA