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Ordinanza — n. 32025/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of private prosecution for aggravated damage to property.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32025/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the private prosecution for aggravated damage to property was never filed. Although a new law made such crimes prosecutable by private complaint, the Court ruled that this procedural change does not invalidate an appeal already lodged before the new requirement arose. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the alleged mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 1, lett. b), d.lgs. 19/3/2024, n. 31; Art. 9, d.lgs. 19/3/2024, n. 31: The subsequent acquisition of private prosecution status for a crime does not cure the inadmissibility of a pending appeal if the private prosecution was never filed, as the appeal procedure is not considered pending in the absence of a valid procedural relationship.

Parole chiave

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private prosecution requirement aggravated damage to property procedural inadmissibility subsequent law application criminal appeal dismissal private complaint filing transitional provisions dimostrazione di un danno irreparabile

Disposizioni normative citate

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Art. 1, lett. b), d.lgs. 19/3/2024, n. 31
273551, con riferimento al d.lgs. 10 aprile 2018, n.
Art. 9, d.lgs. 19/3/2024, n. 31

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino
Sez. 4, n. 2658 del 11/1/2023, Saitta
36; Sez. 4, n. 2658 del 11/1/2023, Saitta, Rv.
Sez. 5, n. 11229 del 10/1/2023, Popa
giudicato sostanziale (Sez. 5, n. 11229 del 10/1/2023, Popa, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSELLI GIACOMO nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 13/03/1987 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Grasselli Giacomo e i motivi nuovi pervenuti in data 20/6/2024, ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche (in termini di prevalenza o equivalenza con la recidiva), non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, quanto al profilo della mancanza della condizione di procedibilità a seguito della novella apportata dall'art. 1, lett. b), del decreto legislativo 19/3/2024, n. 31, entrato in vigore dal 4/4/2024 - che ha reso perseguibile a querela anche il danneggiamento aggravato per essere il bene esposto per necessità alla pubblica fede e che ha stabilito con la disposizione transitoria di cui all'art. 9 che il termine di novanta giorni per proporre querela decorra dall'entrata in vigore del decreto stesso, dunque, dal 4/4/2024 - che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la rilevabilità della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal citato d.lgs. n. 31 del 2024 (Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551, con riferimento al d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36; Sez. 4, n. 2658 del 11/1/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01, con riferimento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150); che, dunque, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 31/2024, non opera quale ipotesi di abolitío criminis capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sez. 5, n. 11229 del 10/1/2023, Popa, Rv. 284542 - 01, sempre con riferimento al d.lgs. n. 150/2022), dovendo escludersi che il procedimento sia "pendente" in presenza di un ricorso inammissibile; che nel caso di specie non risultando che sia stata proposta querela, il mutato regime di procedibilità del reato non ha rilevanza e non preclude l'immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con riferimento anche a tale reato; rilevato, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024 Il Consigliere Es