Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements required by criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Avallone Rosario inadmissible due to the generic nature of his complaint regarding mitigating circumstances. The appellant argued that the lower court failed to specify the elements supporting its denial of generic mitigating factors, violating procedural requirements. The court rejected this claim, finding the lower court's reasoning logically sound and the appeal lacking the specific factual details mandated by law to exercise judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; A criminal appeal alleging generic grounds for denial of mitigating circumstances is inadmissible if it fails to specify the factual elements underlying the criticism, thereby preventing the appellate judge from identifying the grounds for review.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVALLONE ROSARIO nato a NAPOLI il 15/01/1957 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Avallone Rosario, ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (cfr. pag. 3), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d