Cassation court quashes conviction for theft due to victim's remission of prosecution extinguishing the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction for theft without remanding the case. The defendant argued against the reasoning regarding the declaration of responsibility, but the court found the crime extinguished by the victim's remission of prosecution. Consequently, the conviction was voided because the legal basis for criminal liability no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 646 cod. pen.; Art. 154 c.p.p.: The remission of prosecution extinguishes the crime and bars criminal liability, rendering any prior conviction void regardless of procedural defects in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEONE PAOLO nato a PESCARA il 30/09/1995 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 11/1/2024, confermava la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo in data 2/11/2021, che aveva condannato Paolo Leone per il reato di cui all'art. 646 cod. pen.
2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità. 2.1. È pervenuta memoria difensiva con allegato il verbale di remissione di querela e di contestuale accettazione.
3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela, essendo versate in atti la copia della remissione della querela e la relativa accettazione. Invero, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (Sezione 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301 - 01; Sezione 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01).
4. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 9 luglio 2024.