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Ordinanza — n. 32022/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability and psychological elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32022/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by El Arfaoui Ouahid inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued that the lower court erred in attributing criminal liability for fraud by missing the psychological element of the crime, but the court found this objection generic and unargued. Consequently, the court ruled that the appeal failed to correlate its arguments with the reasoning of the contested decision, rendering it non-compliant with procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are specific but lack correlation with the contested decision's reasoning; conversely, generic assertions without explicit argumentation or specific comparison to the lower court's facts and law fail to meet the requirement of specificity under Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity correlation of grounds criminal liability psychological element procedural defect Cassazione ordinanza rinnovo del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ARFAOUI OUAHID nato a SIDI RAHHAL( MAROCCO) il 13/09/1983 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di El Arfaoui Ouahid; considerato che il motivo cui è affidato di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di truffa, per mancanza dell'elemento psicologico del reato, deducendo l'illogicità della motivazione, è per un verso generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese) e per altro verso aspecifico, perché non si confronta con la trama argomentativa della sentenza impugnata, che a pagina 3 ha dato atto delle ragioni per le quali ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato ascrittogli; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 lu