Italian Court dismisses appeal regarding non-prosecution cause for minor offense due to insufficient argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Zisa Donato Francesco inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant contested the lower court's failure to apply the non-prosecution cause for minor offenses under Article 131-bis of the Penal Code. The court ruled that the argument was unfounded because the lower court correctly assessed the minor nature of the offense using relevant criteria without needing to examine every evaluative element.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The judgment on the minor nature of the offense for non-prosecution purposes must rely on Art. 133 criteria, but it is not necessary to examine all evaluation elements, as indicating the relevant ones is sufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZISA DONATO FRANCESCO nato a CATANIA il 27/05/1994 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Zisa Donato Francesco; considerato che l'unico motivo cui il ricorso è affidato, con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è manifestamente infondato, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044), secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio