Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Antonino Foderaro inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Foderaro contested the second instance court's finding of liability and the non-applicability of the non-prosecution cause under Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected the appeal because the grievances were merely repetitive of those already dismissed at the appellate level and lacked the specific argumentation required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of grievances already rejected by the court of first instance without providing new, specific, and arguable arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FODERARO ANTONINO nato a CATANZARO il 24/01/1962 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Foderaro Antonino; considerato che tutti e tre i motivi di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità del ricorrente e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non sono consentiti perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e segg. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio