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Ordinanza — n. 32018/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32018/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32018/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP OUSMANE nato il 24/05/1971 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Letto il ricorso di Diop Ousmane; considerato che tutti e tre i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di ricettazione, la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo (oggi comma quarto), cod. pen. e di quella di cui all'ad 62 n. 4 cod. pen., non sono consentiti perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e segg. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32018/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648, comma secondo (oggi comma quarto), cod. pen. e di quella di cui all'ad 62 n. 4 cod. pen., non sono consentiti perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e segg. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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licenziamento per motivi economici diritto alla disconnessione indennità di buonuscita soppressione delle prestazioni lavoro a turni durata del riposo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP OUSMANE nato il 24/05/1971 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Diop Ousmane; considerato che tutti e tre i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di ricettazione, la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo (oggi comma quarto), cod. pen. e di quella di cui all'ad 62 n. 4 cod. pen., non sono consentiti perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e segg. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio