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Ordinanza — n. 32017/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32017/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32017/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SOUZA ROBERTA CRISTINA nato il 11/06/1983 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Letto il ricorso di De Souza Roberta Cristina; considerato che il motivo di ricorso con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità della ricorrente in ordine al concorso nella rapina per cui si procede non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 6 e segg. della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32017/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito nemmeno sotto diverso profilo, atteso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciandone la illogicità in base ad una diversa lettura dei dati processuali o ad una diversa ricostruzione storica dei fatti o ad un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova; che alla Corte di cassazione è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali ritiro della domanda di revisione cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SOUZA ROBERTA CRISTINA nato il 11/06/1983 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Souza Roberta Cristina; considerato che il motivo di ricorso con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità della ricorrente in ordine al concorso nella rapina per cui si procede non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 6 e segg. della sentenza impugnata);

Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito nemmeno sotto diverso profilo, atteso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciandone la illogicità in base ad una diversa lettura dei dati processuali o ad una diversa ricostruzione storica dei fatti o ad un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova; che alla Corte di cassazione è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano pagg. 6 e segg. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso