Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32009/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32009/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32009/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI MASSIMO nato a REGGIO CALABRIA il 09/12/1977 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Letto il ricorso di Massimo Berlingieri, ritenuto che i motivi con i quali si deducono violazione di legge per la mancata rinnovazione istruttoria volta accertare, mediante perizia, il difetto di imputabilità dell'imputato ed illogicità e carenza della motivazione in riferimento al mancato riconoscimento dello stato di necessità, sono indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento sia in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria, sia con riferimento all'inconfigurabilità della scriminante dello stato di necessità (si vedano pagg. 4 e segg. della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32009/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4 e segg. della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
ammende per infrazione procedurale spese di difesa impugnazione di decisioni amministrative tassazione delle spese ripetibili dell'avvocato risarcimento per errore giudiziario
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI MASSIMO nato a REGGIO CALABRIA il 09/12/1977 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Massimo Berlingieri, ritenuto che i motivi con i quali si deducono violazione di legge per la mancata rinnovazione istruttoria volta accertare, mediante perizia, il difetto di imputabilità dell'imputato ed illogicità e carenza della motivazione in riferimento al mancato riconoscimento dello stato di necessità, sono indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento sia in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria, sia con riferimento all'inconfigurabilità della scriminante dello stato di necessità (si vedano pagg. 4 e segg. della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024 Il consigliere estensore Il preside