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Ordinanza — n. 32008/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32008/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32008/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURA ALFIO nato a BIANCAVILLA il 14/01/1986 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Letto il ricorso di Alfio Ventura, ritenuto che i motivi con i quali si deducono violazione di legge in relazione agli artt. 192, 125, 546 cod. proc. pen. (contestando l'efficacia probatoria del riconoscimento fotografico effettuato in fase di indagini da parte della persona offesa) e la qualificazione giuridica del fatto ex art. 628 cod. pen., sono indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali, operazione questa non consentita, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 32008/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 192, 125, 546 cod. proc. pen. (contestando l'efficacia probatoria del riconoscimento fotografico effettuato in fase di indagini da parte della persona offesa) e la qualificazione giuridica del fatto ex art. 628 cod. pen., sono indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali, operazione questa non consentita, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali impugnazione di decisioni amministrative ammende per infrazione procedurale anticipo delle spese spese di difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
(contestando l'efficacia probatoria del riconoscimento fotografico effettuato in fase di indagini da parte della persona offesa) e la qualificazione giuridica del fatto ex art. 628 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURA ALFIO nato a BIANCAVILLA il 14/01/1986 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alfio Ventura, ritenuto che i motivi con i quali si deducono violazione di legge in relazione agli artt. 192, 125, 546 cod. proc. pen. (contestando l'efficacia probatoria del riconoscimento fotografico effettuato in fase di indagini da parte della persona offesa) e la qualificazione giuridica del fatto ex art. 628 cod. pen., sono indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali, operazione questa non consentita, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis