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Ordinanza — n. 32007/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32007/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32007/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APICE GIANCARLO nato a REGGIO CALABRIA il 07/02/1980 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Letto il ricorso di Apice Giancarlo, ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179 lett. c), 184, 185 cod. proc. pen., per il mancato rispetto del temine a comparire è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello proceduto al rinvio dell'udienza, così concedendo all'imputato il termine libero di giorni quaranta a comparire nel giudizio di appello (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); considerato che il secondo e terzo motivo di ricorso con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione, deducendo la mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiscono mere doglianze in punto di fatto, a fronte di una motivazione che indica gli elementi fondanti l'affermazione di responsabilità ritenuti decisivi, dotati di sufficiente pregnanza contenutistica, con argomentazioni giuridicamente corrette in assenza di manifeste illogicità ( si vedano pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); considerato che il motivo che eccepisce l'omessa motivazione in punto di determinazione della pena e diniego delle attenuanti generiche non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 9 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32007/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 178, 179 lett. c), 184, 185 cod. proc. pen., per il mancato rispetto del temine a comparire è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello proceduto al rinvio dell'udienza, così concedendo all'imputato il termine libero di giorni quaranta a comparire nel giudizio di appello (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); considerato che il secondo e terzo motivo di ricorso con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione, deducendo la mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiscono mere doglianze in punto di fatto, a fronte di una motivazione che indica gli elementi fondanti l'affermazione di responsabilità ritenuti decisivi, dotati di sufficiente pregnanza contenutistica, con argomentazioni giuridicamente corrette in assenza di manifeste illogicità ( si vedano pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); considerato che il motivo che eccepisce l'omessa motivazione in punto di determinazione della pena e diniego delle attenuanti generiche non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 9 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria legittimazione a ricorrere impugnazione di decisioni amministrative legittimazione a contestare licenza procedimenti e rimedi accessori procedure di ricorso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APICE GIANCARLO nato a REGGIO CALABRIA il 07/02/1980 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Apice Giancarlo, ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179 lett. c), 184, 185 cod. proc. pen., per il mancato rispetto del temine a comparire è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello proceduto al rinvio dell'udienza, così concedendo all'imputato il termine libero di giorni quaranta a comparire nel giudizio di appello (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); considerato che il secondo e terzo motivo di ricorso con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione, deducendo la mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiscono mere doglianze in punto di fatto, a fronte di una motivazione che indica gli elementi fondanti l'affermazione di responsabilità ritenuti decisivi, dotati di sufficiente pregnanza contenutistica, con argomentazioni giuridicamente corrette in assenza di manifeste illogicità ( si vedano pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); considerato che il motivo che eccepisce l'omessa motivazione in punto di determinazione della pena e diniego delle attenuanti generiche non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 9 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, •I 9 luglio 2024 Il consigliere estens