Ordinanza — n. 32005/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: CARLO SALVATORE nato a TAURIANOVA il 23/01/1974 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Letto il ricorso di Carlo Salvatore, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la assenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 646 cod. pen. e si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine all'integrazione del reato (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 646 cod. pen; Ordinanza — n. 32005/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo, con cui si eccepisce la tardività della querela, reitera pedissequamente censure già devolute al giudice di appello e da questi risolte con motivazione congrua ed immune da vizi di logicità nel senso della tempestività della querela (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: CARLO SALVATORE nato a TAURIANOVA il 23/01/1974 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Carlo Salvatore, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la assenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 646 cod. pen. e si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine all'integrazione del reato (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo, con cui si eccepisce la tardività della querela, reitera pedissequamente censure già devolute al giudice di appello e da questi risolte con motivazione congrua ed immune da vizi di logicità nel senso della tempestività della querela (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presiden