Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32005/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32005/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32005/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: CARLO SALVATORE nato a TAURIANOVA il 23/01/1974 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Letto il ricorso di Carlo Salvatore, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la assenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 646 cod. pen. e si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine all'integrazione del reato (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 646 cod. pen; Ordinanza — n. 32005/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo, con cui si eccepisce la tardività della querela, reitera pedissequamente censure già devolute al giudice di appello e da questi risolte con motivazione congrua ed immune da vizi di logicità nel senso della tempestività della querela (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
tempestività dell'inoltro anticipo spese tardivo termini di ricorso eccezioni processuali tardive restituzione del termine scaduto ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 646 cod. pen
Letto il ricorso di Carlo Salvatore, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la assenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 646 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: CARLO SALVATORE nato a TAURIANOVA il 23/01/1974 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carlo Salvatore, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la assenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 646 cod. pen. e si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine all'integrazione del reato (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo, con cui si eccepisce la tardività della querela, reitera pedissequamente censure già devolute al giudice di appello e da questi risolte con motivazione congrua ed immune da vizi di logicità nel senso della tempestività della querela (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presiden