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Ordinanza — n. 32004/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32004/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32004/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IAQUINTA FRANCO nato a BISIGNANO il 16/12/1958 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Letto il ricorso di Iaquinta Franco, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce la violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 12-13 della sentenza impugnata in cui si fa riferimento all'ammontare del prestito e all'entità degli interessi); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32004/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pagamento di interessi credito contestato usura recupero di crediti truffa in materia di credito ripetizione dell'indebito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IAQUINTA FRANCO nato a BISIGNANO il 16/12/1958 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Iaquinta Franco, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce la violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 12-13 della sentenza impugnata in cui si fa riferimento all'ammontare del prestito e all'entità degli interessi); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presiden