Italian Court dismisses criminal appeal for lack of specific grounds and logical argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Vitiello Fabio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's reasoning regarding criminal liability and damages, but the Court found these grievances to be repetitive of previous appeals and lacking specific argumentation. Consequently, the Court ruled that the appeal failed to meet the strict requirements for a valid review of the lower court's logical argumentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 474 cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grievances already dismissed without providing specific, argumentative criticism that allows the Court of Cassation to verify the logical coherence of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITIELLO FABIO nato a TORRE DEL GRECO il 01/03/1980 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; é
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vitiello Fabio e la memoria difensiva pervenuta in data 24/6/2024, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la violazione dell'art. 474 cod. pen., non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., denunciando l'illogicità della motivazione, sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la Corte di appello ha reso adeguata motivazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) in ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione; considerato che il quinto motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del danno lamentato dalla parte civile e il conseguente risarcimento del danno, non è deducibile in quanto reiterativo del motivo già proposto in appello e disatteso dalla Corte di merito con argomentazioni giuridicamente corrette (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); considerato che il sesto motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che il settimo motivo di ricorso che contesta il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024 Il Consiglier