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Ordinanza — n. 31999/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks factual reconstruction beyond trial court's exclusive power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31999/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Pietro Camigliano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of liability, arguing a violation of procedural rules regarding factual evaluation. The court rejected this because the appeal sought to reconstruct facts using criteria different from those used by the trial judge, a power reserved exclusively to the court of first instance.

Regesto Legislator

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Art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; The Court of Cassation lacks the authority to re-evaluate factual elements established by the court of first instance, as such assessment is exclusively reserved to the trial judge.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility factual reconstruction power exclusive trial court authority procedural violation claim evaluation criteria standard gravi addebiti penali responsabilità penale dei minori responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Pietro Camigliano, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art. 546, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMIGLIANO PIETRO nato a MILANO il 26/07/1973 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; RITENUTO IN FATFO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pietro Camigliano, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art. 546, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., nonché la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024 Il Consigliere Estensore Il President